I tempi del risarcimento in caso di malasanità

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Guida al risarcimento
Pubblicato il 13-09-2019 da Redazione
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Nella nostra guida andremo ad analizzare i tempi di prescrizione per i risarcimenti da malasanità.

Tabella dei contenuti


    I tempi del risarcimento in caso di malasanità, come per altri comuni reati, sono soggetti ai termini di prescrizione.

    Nella guida che segue andremo a definire casi, tempistiche e normativa.

    Risarcimento Malasanità Tempi 

    Come ogni diritto, fatti salvi i diritti indisponibili, anche  il diritto a pretendere il risarcimento del danno in ipotesi di errore medico, è soggetto ad un termine di prescrizione entro il quale il paziente può adire l’autorità giudiziaria per vedere soddisfatte, ove provate, le proprie istanze risarcitorie. 


    Proprio di recente la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, (Riforma Gelli-Bianco) recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, nel disciplinare la colpa professionale medica ha configurato due ipotesi di responsabilità.

    La prima è quella della struttura sanitaria, ponendola nel solco della responsabilità contrattuale;

    la seconda è quella dei singoli operatori, collocandola, in linea di massima e salvo accordo contrattuale, nel campo della responsabilità extracontrattuale. 

    Prescrizione in base alla tipologia di malasanità: struttura ospedaliera e/o degli operatori


    La richiamata distinzione ha una fondamentale importanza poiché da essa derivano due diverse ipotesi di prescrizione:

    • decennale per la struttura medica
    • quinquennale per l’operatore sanitario

    Ne consegue che decorsi i termini di prescrizione, salvi i casi di sospensione, il malato danneggiato in seguito ad un errore medico perderà la possibilità di azionare il proprio diritto e, conseguentemente, di ottenere il risarcimento del danno

    Resta inteso che il dies a quo, o, più semplicemente, il termine dal quale inizia a maturare la prescrizione del diritto, è quello stabilito dall’art. 2935 del c.c., ovvero quello dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Qual è il momento dal quale comincia a maturare la prescrizione?

    Alcune precisazioni devono essere svolte in ordine alla effettive individuazione del dies a quo, poiché in dottrina si scontrano due diverse tesi:

    •  la prima, oggettiva, individua il termine ad agire dal giorno in cui è stata eseguita la errata prestazione medica che ha determinato il danno
    •  la seconda, soggettiva, fa decorrere i termini dal giorno in cui si è avuta la percezione del danno ingiusto

    Questa seconda tesi tiene conto delle ipotesi in cui il danno cagionato manifesterebbe le proprie conseguenze, non nell’immediatezza, bensì, dopo un certo lasso di tempo.

    A fare chiarezza nel dibattito dottrinale è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con la sentenza n.581 dell’11 gennaio 2008, ha sancito, a chiare lettere: 

     "Il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il danno è percepito o può essere percepito come ingiusto dal comportamento doloso o colposo di un terzo usando l’ordinaria diligenza, ovvero solo allorché il titolare abbia raggiunto la piena cognizione dell'esistenza e del fondamento del diritto al risarcimento".

    L'importanza della cristallizzazione delle prove

    In ogni caso, il termine di prescrizione può essere interrotto ponendo in essere sia atti di natura stragiudiziale (diffida, raccomandata a.r., mediazione) sia atti di natura giudiziale (proposizione giudizio), sia con il riconoscimento del diritto da parte del soggetto danneggiante.

    Appare ragionevole ritenere che il soggetto che abbia il timore e/o la certezza di aver subito un errore medico debba rivolgersi nell’immediatezza ad un medico-legale al fine di cristallizzare le prove dell’errata prestazione sanitaria, acquisendo anche le prove documentali (cartella clinica, referti, accertamenti strumentali, etc.) onde dare prova del nesso eziologico tra la errata prestazione eseguita ed il danno subito mediante l’ausilio di un legale esperto nel settore. 

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